Onicotecnico (dal greco onyx che vuol dire unghia) significa letteralmente tecnico
delle unghie.
Il termine designa il professionista esperto della ricostruzione e applicazione di
unghie artificiali per finalità estetica o correttiva del letto ungueale.
L’attività di onicotecnico viene eseguita con interventi manuali e mediante l’uso di
prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.
L'onicotecnico non è una figura medica.
In Italia la figura dell'onicotecnico non è stata ancora riconosciuta a livello legislativo
nazionale, sebbene esistano due disegni di legge volti a colmare tale lacuna
legislativa.
L’attività di onicotecnica si riferisce alla prestazione artistica, con finalità estetiche e
decorative, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi ed è disciplinata
dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 542.
La regolamentazione della professione è di competenza delle regioni. Diverse regioni
espresso ad oggi una normativa al riguardo, per cui il riferimento diventa la legge
542 che disciplina la professione di estetista.
Oltre alla Regione Lazio, che è stata la prima a muoversi in tal senso, anche altre Regioni in Italia hanno fatto autonomamente dei passi in avanti sulla normativa che vuole inquadrare la
professione di onicotencinca.
Abruzzo, Lombardia e Marche hanno diversificato l’attività di “ricostruzione unghie” da quella di “applicazione e decorazione unghie“, in questo modo, a livello regionale si è stabilito che l’attività di decorazione e applicazione di unghie artificiali non rientra nell’ambito della legge sull’estetica del 4
gennaio 1990.